GLOSSARIO

ENTE MORALE
ENTE NON COMMERCIALE
FONDAZIONE
FONDAZIONE BANCARIA
FONDAZIONE DI EROGAZIONE
FONDAZIONE ENTE LIRICO O MUSICALE
FONDAZIONE ITALIANA
FONDAZIONE NON RICONOSCIUTA
FONDAZIONE OPERATIVA
FONDAZIONE REGIONALE
FUND RAISING
ENTE NON PROFIT
BENEFICENZA
BROWSER
CHAT
COOKIE
COOPERATIVE SOCIALI
MOTORE DI RICERCA
NON PROFIT
ONG
ONLUS
ORGANIZZAZIONI NON PROFIT
SOLIDARIETA'
URL
USERNAME
SCONTO ETICO
UTENTE DI ADELFOS
NAVIGATORE
PANNELLO DI CONTROLLO
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ENTE MORALE
Termine ottocentesco usato per indicare l'attribuzione della PERSONALITA' GIURIDICA ad un ente NON PROFIT. Ancora oggi, sulle carte intestate di vecchie fondazioni, si legge la scritta "eretta in ente morale in data" seguita dagli estremi del RICONOSCIMENTO GIURIDICO.

ENTE NON COMMERCIALE
Termine di origine tributaria che oggi ha assunto il più ampio significato di "ente senza scopo di lucro" (non profit organization).
Ai fini delle imposte dirette, tuttavia, il termine individua tuttora tutti gli enti non societari, pubblici o privati, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, facendo riferimento alle disposizioni statutarie e osservando le attività effettivamente svolte (art. 87 lett. c del D.P.R. 917/86).
Se poi un ente non commerciale svolge solamente attività non commerciali, nessun adempimento è dovuto ai fini fiscali ed è escluso dalla presentazione della dichiarazione annuale dei redditi delle persone giuridiche.
Per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto, non esiste una definizione di ente non commerciale, in quanto un ente che pone in essere soltanto attività non commerciali è sempre escluso dall'ambito di applicazione dell'imposta e non esistono obblighi contabili o di dichiarazione.
Si ricorda, infine, che entro il 1° ottobre 1997 il Governo dovrà emanare uno o più decreti legislativi sul riordino del trattamento fiscale degli enti non commerciali, sulla base di una delega contenuta nella Legge Finanziaria per il 1997 (art. 3, comma 186, L. 662/96). Le linee guida di tale delega (art. 3, comma 187) possono essere così riassunte: 
- la definizione di "ente non commerciale" sarà unitaria ai fini tributari e farà riferimento all'attività effettivamente svolta dall'organizzazione; 
- il bilancio sarà sottoposto a precisi vincoli espositivi e di pubblicazione, mentre verranno previste rigide misure antielusive; 
- le principali agevolazioni riguarderanno i contributi ottenuti in regime di convenzione da enti pubblici (esclusione da imposte per gli enti con finalità sociale), le raccolte pubbliche di fondi (esclusione da imposte), le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese agli associati (esclusione parziale da imposte e regimi semplificati entro determinati limiti), i trasferimenti di beni patrimoniali (semplificazione e riduzioni d'imposta), l'imposta sugli spettacoli (forfettaria).

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FONDAZIONE
Ente senza finalità di lucro con una propria sorgente di reddito che deriva normalmente (ma non esclusivamente) da un PATRIMONIO. Questo ente ha il suo organo di governo ed usa le proprie risorse finanziarie per scopi educativi, culturali, religiosi, sociali o altri scopi di pubblica utilità, sia sostenendo persone ed associazioni, sia organizzando e gestendo direttamente i suoi programmi.

Questa definizione, formulata dall'European Foundation Centre di Bruxelles, mette in luce i caratteri peculiari di una fondazione: 
- è un ente dotato di reddito, cioè è l'unione di organizzazione e finanza, di lavoro e capitale, di persone e denaro; 
- è un ente autonomo amministrativamente (è dotato di propri organi decisionali), finanziariamente (ha un proprio reddito) e giuridicamente (ha la PERSONALITA' GIURIDICA); 
- è un ente perpetuo orientato al perseguimento di uno scopo di pubblica utilità, che può avvenire sia direttamente (FONDAZIONE OPERATIVA) che indirettamente (FONDAZIONE DI EROGAZIONE).

FONDAZIONE BANCARIA
Il termine Fondazione Bancaria è impropriamente usato per indicare l'ente conferente di una partecipazione bancaria in base alla Legge Amato sulla ristrutturazione degli istituti di credito di diritto pubblico (L. 218/90 e conseguente D.Lgs. 356/90).
La ristrutturazione prevedeva la trasformazione delle Casse di Risparmio e degli Istituti di Credito di Diritto Pubblico in società per azioni tramite fusioni, trasformazioni e conferimenti; nella pratica, la soluzione più utilizzata è stata quella del conferimento dell'intera azienda bancaria ad una nuova società per azioni da parte dell'ente che fino a quel momento l'aveva posseduta e gestita.
L'ente conferente continua ad essere regolamentato dal suo statuto originario, che però deve essere modificato per sottostare alle limitazioni previste dalla normativa (D.Lgs. 356/90 e Lg. 461/98), per esempio: 
- lo scopo deve essere di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, nei settori (istituzionali) della ricerca scientifica, dell’istruzione, dell'arte, della conservazione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali, della sanità e dell'assistenza alle categorie sociali deboli; 
- non possono esercitare direttamente l'impresa bancaria o possedere partecipazioni di controllo nel capitale di imprese bancarie o finanziarie 
- possono esercitare imprese direttamente strumentali ai fini statutari, esclusivamente nei settori istituzionali; 
- prevedono nei loro statuti distinti organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo. 
Con ripetuti interventi normativi (direttiva del C.I.C.R. del 23/10/92, D.M. del 26/11/93, L. 474/94, direttive del’ex Ministro Dini del 18/11/94 e del 1/2/95, C.M. del 28/6/95) si è cercato di realizzare la separazione fra ente conferente ed istituto di credito fino a giungere alla Legge 461/98 ed ai successivi decreti attuativi.

FONDAZIONE DI EROGAZIONE
(GRANTMAKING FOUNDATION) Con questo termine si fa riferimento ad una fondazione che persegue le proprie finalità statutarie erogando a terzi risorse finanziarie (GRANT); un semplice esempio è costituito da una fondazione che promuove lo studio universitario erogando borse di studio agli studenti più meritevoli.
L'attività di erogazione (GRANTMAKING) è complessa, in quanto le risorse sono sempre limitate ed occorre, per evitare di sprecarle, selezionare con accuratezza le persone e/o i progetti più meritevoli.
Una fondazione di erogazione, non avendo significative infrastrutture ed investimenti fissi, è molto più flessibile di una FONDAZIONE OPERATIVA: pertanto può rispondere con maggiore tempestività al mutamento dei bisogni da soddisfare ed ha meno vincoli nell'intraprendere progetti innovativi.

FONDAZIONE ENTE LIRICO O MUSICALE
Fondazione di diritto privato che nascerà dalla trasformazione obbligatoria di alcuni enti lirico-sinfonici, come previsto dal D.Lgs. del 27/6/96, emanato in seguito ad una delega contenuta nella Legge finanziaria per il 1996 e rientrante nell'ambito della riforma degli enti lirico-sinfonici, che si trascina da decenni.
Rispetto alla comune FONDAZIONE ITALIANA di diritto privato, questa fondazione presenta alcuni vincoli addizionali, che devono essere necessariamente recepiti dallo statuto: 
- lo scopo deve consistere nella diffusione dell’arte musicale senza fine di lucro; 
- la sede deve essere situata nel medesimo Comune dell’arte ente trasformato; 
- la presidenza spetta al Sindaco del Comune dell’ente trasformato; 
- il Consiglio di Amministrazione deve essere composto da sette membri (incluso il Presidente), che restano in carica per 4 anni e possono essere riconfermati; 
- il Collegio dei Revisori deve essere composto da tre membri effettivi e di un supplente, che restano in carica per 4 anni; 
- la conduzione dell'attività artistica-musicale deve essere affidata ad un direttore artistico nominato per 4 anni da un sovraintendente, a sua volta nominato dal Consiglio di Amministrazione; 
- la tenuta delle scritture contabili e la redazione del bilancio sono obbligatorie anche in assenza di attività commerciale; 
- se l’ente esercita attività commerciale, in caso di insolvenza si applica la liquidazione coatta amministrativa anziché il fallimento. 
La fondazione ente lirico beneficia di significative agevolazioni fiscali (esenzione d’imposta per i GRANT ricevuti e per le ATTIVITA’ COMMERCIALI strumentali poste in essere) e di rilevanti contributi pubblici (la fondazione infatti subentra nei diritti dell’ente trasformato, anche se con alcuni limiti).
Di particolare interesse la soluzione adottata dal legislatore per incentivare l’ingresso dei privati nel patrimonio di queste fondazioni; ai donatori viene infatti riconosciuta la detraibilità delle donazioni fino al 30% del proprio reddito, a condizione però che si impegnino - con atto scritto - ad erogare importi uguali anche nei due anni successivi. 
Per le donazioni occasionali vale comunque la detraibilità fino al 2% del proprio reddito.

FONDAZIONE ITALIANA
La fondazione comune di diritto privato è disciplinata dal Libro I del Codice Civile (artt. 12-35) ed è soggetta al controllo di un'AUTORITA' VIGILANTE. La costituzione avviene tramite l'atto di fondazione, che può essere disposto anche per testamento; l'atto deve contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull'ordinamento e sull’amministrazione, così come i criteri e le modalità di erogazione delle rendite (art. 16 del Codice Civile).
Lo scopo di una fondazione, sebbene la legge nulla dispone al riguardo, deve essere di pubblica utilità, sulla base di una giurisprudenza costante e di una prassi amministrativa consolidata; l'oggetto, cioè la modalità concreta di perseguimento dello scopo, può anche non essere definito, a differenza delle società commerciali: il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE può svolgere qualsiasi attività idonea - anche indirettamente - al raggiungimento dello scopo, ivi incluse le ATTIVITA' COMMERCIALI.
L'AUTORITA' VIGILANTE è dotata di ampi poteri, fra i quali si evidenzano la facoltà di nominare un commissario straordinario in sostituzione del Consiglio di Amministrazione, di effettuare un controllo di legittimità sull'operato del Consiglio e di autorizzare l'acquisto di immobili e l'accettazione di donazioni, eredità e legati.
Nel caso di estinzione della PERSONALITA' GIURIDICA, si apre la procedura di liquidazione del patrimonio (art. 30 del Codice Civile) secondo quanto previsto dalle disposizioni per l'attuazione del Codice Civile (artt. 11-20): nomina di uno o più commissari liquidatori da parte del presidente del tribunale, conversione del patrimonio in denaro, pagamento dei creditori, rinvio alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa in caso di attivo insufficiente, ecc. I beni che residuano dopo la liquidazione devono essere devoluti in conformità alle disposizioni statutarie relative - se esistono - oppure attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini analoghi (art. 31 del Codice Civile).
Mentre si rinvia alle voci PATRIMONIO, RICONOSCIMENTO GIURIDICO e CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE per ogni approfondimento, si ricorda qui che l'ordinamento italiano prevede anche altri tipi di fondazioni, che presentano delle particolarità soprattutto in materia di AUTORITA' VIGILANTE: le fondazioni di famiglia (art. 4 del R.D. 99/1891), le fondazioni assistenziali (art. 2 della L. 6972/1890), le fondazioni di istruzione agraria (art. 1 della L. 770/1913), le fondazioni scolastiche (art. 550 del R.D. 1297/1928), le fondazioni universitarie (artt.191 e 192 del R.D. 1592/1933), le fondazioni militari (art. 849 del R.D. 443/1927) e le fondazioni di culto (Leggi concordatarie del 1929 e del 1985).

FONDAZIONE NON RICONOSCIUTA
Fondazione comune di diritto privato non dotata di RICONOSCIMENTO GIURIDICO. La mancanza del riconoscimento può dipendere da diverse cause: 
- la fondazione è già stata costituita ed ha già chiesto il riconoscimento, ma opera prima di averlo ottenuto; 
- la fondazione è già stata costituita, ma opera anche se non è ancora stato chiesto il riconoscimento; 
- la fondazione non è ancora stata costituita, ma esiste ed è già operante un comitato promotore per la costituzione; 
- le fondazione è solo fiduciaria, cioè il fondatore lascia in eredità il suo patrimonio con l'obbligo per l'erede di destinarne la rendita ad uno scopo di pubblica utilità predefinito. 
In ogni caso, la giurisprudenza e la dottrina prevalente sostengono che la fondazione riconosciuta conserva i diritti e le obbligazioni assunte prima del riconoscimento (continuazione dei rapporti giuridici), che esiste una responsabilità personale e solidale di chi ha agito in nome della fondazione prima del riconoscimento (art. 41 del Codice Civile) e che anche una fondazione non riconosciuta crea sul patrimonio un vincolo reale di destinazione, sottraendo lo stesso all'azione dei creditori personali del fondatore.

FONDAZIONE OPERATIVA
(OPERATING FOUNDATION)
Per una fondazione la principale alternativa all'erogazione dei GRANT consiste nel gestire in proprio le attività istituzionali. Rispetto al GRANTMAKING, le attività gestite direttamente comportano una maggiore incidenza dei costi fissi, ma anche un maggior controllo sull'utilizzo delle risorse.
E' opportuno evidenziare che non può considerarsi fondazione operativa una fondazione che gestisce un'impresa per ottenere un reddito da erogare sotto forma di contributi a terzi. In altri termini, non è sufficiente svolgere un'ATTIVITA' COMMERCIALE per qualificarsi come "fondazione operativa", mentre è necessario che una fondazione operativa svolga direttamente un'attività istituzionale, la quale potrà essere commerciale (fondazione d'impresa) oppure no.
Le fondazioni operative, in particolare quelle che non svolgono attività commerciali, presentano considerevoli problemi nella valutazione dei risultati (performance), in quanto spesso i servizi erogati sono personalizzati e manca un prezzo di mercato col quale confrontarsi.

FONDAZIONE REGIONALE
Nel caso in cui la fondazione intenda operare in una delle materie trasferite per competenza dallo Stato alle Regioni e limiti il proprio intervento ad un ambito territoriale regionale (o ancora più ristretto), è possibile richiedere ed ottenere il riconoscimento giuridico come fondazione di diritto regionale.
L'istanza di riconoscimento deve essere inoltrata alla Presidenza della Giunta regionale competente per territorio (art. 14 del D.P.R. 24/7/77, n. 616), corredata di tutti gli allegati previsti (art. 2 di attuazione C.C. e Circ. Min. Interno n. 160 del 2/10/92): copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, documenti comprovanti il conferimento del patrimonio e la sua entità, ecc.
Il riconoscimento giuridico in questo caso viene ottenuto con un decreto del Presidente della Giunta regionale.

FUND RAISING
Termine anglosassone usato per individuare la raccolta di risorse finanziarie da parte di un ente NON PROFIT.
In senso stretto, comunque, col termine "fund raising" si intende la persuasione delle persone fisiche ad effettuare erogazioni liberali. In questo "segmento di mercato" (i privati) esiste moltissima concorrenza fra le diverse organizzazioni non profit, in quanto l'ammontare che un individuo può donare non è illimitato; perciò è molto importante un utilizzo razionale degli strumenti di marketing.
La raccolta avviene tipicamente organizzando eventi (concerti di beneficenza, feste in piazza), vendendo gadget o prodotti simbolici (un bonsai, un'arancia, una stella di Natale) o richiedendo versamenti su conto corrente (annunci pubblicitari, lettere postali, abbonamenti a riviste o periodici). I contributi ricevuti, infine, possono essere disponibili oppure vincolati ad essere utilizzati per specifici progetti.
In senso lato, invece, il termine significa qualsiasi contributo ottenuto da terzi, anche senza la connotazione di "liberalità"; rientrano così nel concetto di fund raising anche le risorse finanziarie ottenute da: 
- istituti di credito, che contribuiscono in proprio (per marketing o per legami istituzionali con l'ente non profit) ovvero convogliando le erogazioni liberali dei loro clienti (conto etico); 
- imprese, che contribuiscono per questioni di immagine aziendale e di marketing, tipicamente tramite la sponsorizzazione (di convegni, di riviste, di eventi, ecc.); 
- enti pubblici, che "comprano" diversi servizi sociali dagli enti non profit (utilizzando lo strumento della i convenzione) ovvero che finanziano istituzionalmente chi possiede i requisiti di volta in volta predefiniti (ad esempio i contributi statali per l'editoria o per gli enti lirici); 
- altri enti non profit, quali le FONDAZIONI DI EROGAZIONE ed i comitati per la raccolta di fondi finalizzata a progetti di pubblica utilità (ad esempio Telethon).

Ente Non Profit
vedi Organizzazione Non Profit

Beneficenza
La generosità del singolo (o di enti e organizzazioni) volta a dare aiuto momentaneo a chi si trova in condizioni di povertà o di bisogno per consentirgli la sopravvivenza. 
tratto dal glossario di: vita non profit online

Browser
E' il software con cui si esplora il WWW (World Wide Web). Visualizza le pagine web
tratto dal glossario di: vita non profit online

Chat
1.Conversazione in tempo reale tramite calcolatore. Quando un partecipante digita una riga di testo e preme il tasto Invio, le sue parole compaiono sullo schermo degli altri partecipanti, che possono rispondergli allo stesso modo. Molti servizi online supportano la chat; in internet, il sistema usuale è l'IRC. 
2. Programma di utilità di internet che supporta la chat. L'IRC lo ha ampiamente soppiantato. 
3. Come verbo, significa condurre una conversazione in tempo reale con altri utenti tramite calcolatore. 
tratto dal glossario di: vita non profit online

Cookie o biscottini
Informazioni mandate da un server web a un browser web. Si tratta di file usati per memorizzare sul disco fisso di un utente delle informazioni sulle navigazioni che ha effettuato o sulle sue preferenze (registrazione a servizi, scelte di navigazione, acquisti online). Tra le preferenze nel browser è possibile scegliere di rifiutare i cookie. 
tratto dal glossario di: vita non profit online

Cooperative Sociali
Le cooperative sociali sono cooperative fondate con lo scopo di sostenere la promozione umana e l'integrazione sociale e lavorativa dei cittadini appartenenti alle cosiddette categorie svantaggiate e deboli (ex carcerati, disabili, ragazze-madri ecc.). Sono disciplinate dalla legge n. 381 dell'8 novembre 1991 che le suddivide in due tipologie: 
Tipo A - Perseguono l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale attraverso la gestione dei servizi socio sanitari ed educativi 
Tipo B - Svolgono attività agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
tratto dal glossario di: vita non profit online

Fondazioni
Le fondazioni sono organizzazioni senza fine di lucro, dotate di un proprio patrimonio, impegnate in molteplici settori: assistenza, istruzione, ricerca scientifica, erogazioni premi e riconoscimenti, formazione, ecc.. La loro esistenza è prevista dal Codice civile e la loro struttura giuridica può variare a seconda del tipo di fondazione che viene costituita ed è facoltativa la richiesta del riconoscimento che, comunque, può essere ministeriale o regionale o delle province autonome. 
Una particolare tipologia è rappresentata dalle fondazioni bancarie che, dopo un lungo processo di riforma, si stanno trasformando in organizzazioni non profit impegnate esclusivamente in uno (o più) dei sei settori di pubblica utilità individuati dalla legge: ricerca scientifica, istruzione, arte, conservazione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali, sanità, assistenza alle categorie deboli. 
tratto dal glossario di: vita non profit online

Fund Raising
Una definizione completa e la seguente: il "fund raising" è l'insieme delle strategie e delle azioni che un'azienda non profit deve mettere in atto affinché si sviluppi nel tempo un continuo afflusso di risorse finanziarie elargite gratuitamente per sostenere le attività istituzionali (anche sotto forma di progetti) dell'ente. 
tratto dal glossario di: vita non profit online 

Motore di ricerca
Un software residente su un sito web che effettua ricerche su un database (con informazioni aggiornate sui contenuti dei web, tutti indicizzati), consultabile a mezzo di parole chiave digitate dall'utente. 
tratto dal glossario di: vita non profit online 
 


Non Profit
Non profit: proviamo a fare un po' di chiarezza sulla grafìa e sul suo significato. 
Profit, termine latino, forma contratta della terza persona singolare (modo indicativo, tempo presente), del verbo proficere che significa avvantaggiare. La parola confluì nel vocabolario anglosassone, tra il Cinquecento e il Seicento, ad opera di alcuni monaci. Non profit, termine d'origine americana più che anglosassone, sta per non profit organizations, e indica quegli enti che operano senza avere per fine primario il conseguimento del profitto (il termine scientificamente più usato è, infatti, Not for Profit). Il che non vuol dire che non possano conseguire dei profitti, ma semplicemente che questi debbano essere reinvestiti nel perseguimento del fine primario di queste organizzazioni. Riassumendo: giusto scrivere non profit, sbagliato no profit. 
E il Terzo settore, perché è definito come settore terzo? Con quest'espressione, usata spesso come sinonimo di non profit, si indica l'insieme dei soggetti che operano secondo logiche e meccanismi che non appartengono né allo Stato né al mercato. Definizione considerata da alcuni inadeguata perché è una definizione per negazione. Costoro preferiscono parlare di "economia civile". 
tratto dal glossario di: vita non profit online

Non profit o no profit?
Non profit: proviamo a fare un po' di chiarezza sulla grafìa e sul suo significato. 
Profit, termine latino, forma contratta della terza persona singolare (modo indicativo, tempo presente), del verbo proficere che significa avvantaggiare. La parola confluì nel vocabolario anglosassone, tra il Cinquecento e il Seicento, ad opera di alcuni monaci. Non profit, termine d'origine americana più che anglosassone, sta per non profit organizations, e indica quegli enti che operano senza avere per fine primario il conseguimento del profitto (il termine scientificamente più usato è, infatti, Not for Profit). Il che non vuol dire che non possano conseguire dei profitti, ma semplicemente che questi debbano essere reinvestiti nel perseguimento del fine primario di queste organizzazioni. Riassumendo: giusto scrivere non profit, sbagliato no profit. 
E il Terzo settore, perché è definito come settore terzo? Con quest'espressione, usata spesso come sinonimo di non profit, si indica l'insieme dei soggetti che operano secondo logiche e meccanismi che non appartengono né allo Stato né al mercato. Definizione considerata da alcuni inadeguata perché è una definizione per negazione. Costoro preferiscono parlare di "economia civile". 
tratto dal glossario di: vita non profit online

ONG - Organizzazioni Non Governative
Le ONG sono organizzazioni private di vario tipo che operano, con diverse modalità, nel campo della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale. La loro attività nell'àmbito della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di svluppo è disciplinata dalla legge 49/87 (la cui riforma è in discussione da quasi tre anni) che prevede la concessione, da parte del ministero degli Affari esteri, del riconoscimento di idoneità. Tale riconoscimento consente alle ONG di accedere al finanziamento governativo per la realizzazione di progetti di cooperazione, affidati dal ministero degli Affari esteri o promossi dalle stesse organizzazioni, e delle altre attività previste dalla legge. 
Le ONG possono essere suddivise in cinque tipologie che, però, non si eludono a vicenda:

-ONG di volontariato classiche, dove è tuttora marcata la dimensione dell'impegno personale come testimonianza sociale; 
-ONG che realizzano progetti di cooperazione a breve-medio termine o in situazioni di emergenza, con l'invio di personale diversamente inquadrato secondo la qualifica e l'esperienza professionale; 
-ONG che sono orientate verso il sostegno tecnico-economico di partner dei Paesi in via di sviluppo, cofinanziando la realizzazione di microprogetti gestiti da referenti locali senza invio di volontari; 
-ONG specializzate in studi, ricerche e formazione di personale italiano o proveniente dai Paesi in via di sviluppo;

-ONG che operano prevalentemente in Italia attraverso la realizzazione di attività di informazione ed educazione sui temi dello sviluppo, della cooperazione internazionale e della mondialità, rivolte alle scuole o ad altri segmenti di popolazione. 
Le ONG, indipendentemente dal riconoscimento di idoneità del ministero degli Affari esteri italiano, possono accedere ai finanziamenti dell'Unione Europea previsti per i progetti, nei Paesi in via di sviluppo o in Italia, che rientrano nei programmi europei di cooperazione. 
tratto dal glossario di: vita non profit online 

ONLUS
Le Onlus, organizzazioni non lucrative di utilità sociale disciplinate dal decreto legislativo n. 460/97, definiscono in termini esclusivamente fiscali molteplici tipologie di enti non profit: associazioni, comitati, fondazioni, società e cooperative ecc. Scopo della legge è di agevolare fiscalmente, in presenza di determinate condizioni ed entro limiti ben precisi, le organizzazioni non profit e di favorirne la diffusione nel Paese.
tratto dal glossario di: vita non profit online

Organizzazioni di Volontariato
Rientrano nella definizione legislativa di organizzazioni di volontariato tutti gli organismi, qualunque sia la veste giuridica scelta, liberamente costituiti per svolgere attività senza fine di lucro, anche indiretto, per scopi esclusivi di solidarietà e che si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. Tale definizione è contenuta nella legge quadro 11 agosto 1991, n. 266; ogni Regione ha poi deliberato una propria legge regionale che disciplina sul proprio territorio il riconoscimento delle organizzazioni di volontariato e ne gestisce il Registro regionale. 
tratto dal glossario di: vita non profit online

Solidarietà
Conseguenza della concezione per cui ogni essere umano è persona cioè non individuo a sé stante ma parte di una comunità composta da altre persone fra le quali esistono vincoli di collaborazione, comunanza di obiettivi, di problemi, di azioni in vista di uno sviluppo culturale, economico e sociale che interessa nello stesso tempo e con la stessa intensità tutti e ciascuno. Si ritrova il termine solidarietà nella Carta Costituzionale italiana (articolo 2 secondo comma) 'La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica economica e sociale'. 
tratto dal glossario di: vita non profit online 

URL: Uniform Resource Locator
L'indirizzo di una macchina, di un sito web, di un file su internet. In essa il prefisso (es.: http, news, file) indica il tipo di connessione, mentre il doppio slash (//) specifica che l'informazione successiva è il nome dell'host su internet cui ci si collega. 
tratto dal glossario di: vita non profit online 

Username
Nome di un utente, solitamente abbinato a una password per accedere a un collegamento
tratto dal glossario di: vita non profit online 

Sconto Etico / Quota Etica
L'associazione Adelfos stipula con operatori commerciali, degli accordi finalizzati al riconoscimento agli acquirenti del diritto incondizionato ad acquistare beni e servizi con uno sconto sul prezzo ordinario.
Le somme corrispondenti allo sconto saranno incassate da Adelfos che provvederà a girarle alle Organizzazioni Non Profit scelte dagli stessi consumatori etici al raggiungimento del somma minima necessaria.

Utente di Adelfos
normale navigatore internet che sta navigando sul sito di Adelfos.

Navigatore Etico
un navigatoreche ha intenzioni di tipo etico/solidale.

Pannello di Controllo
pagina Internet personale alla quale si accede solamente tramite apposita Login e Password di riconoscimento che generalmente viene utilizzata per gestire e modificare i propri dati su siti internet tramite i quali si usufruisce di servizi.
Nel caso di Adelfos, esistono 3 tipi diversi di Pannelli di Controllo:

Pannello di Controllo per Imprese Sociali Adelfos
usato dai rispettivi responsabili di aziende che intendono fare ecommerce sostenendo anche le iniziative di Adelfos;

Pannello di Controllo per Organizzazioni Non Profit
usato dai rispettivi responsabili di Organizzazioni Non Profit che intendono pubblicizzare gratuitamente la loro Organizzazione per incentivare le donazioni;

Pannello di Controllo per Navigatori Etici
usato dai navigatori per scegliere di miscelare gli sconti etici dei propri acquisti fra più Organizzazioni Non Profit e per essere costantemente informati sulle nuove iniziative di Adelfos.

Per ottenere Login e Password, bisogna registrarsi
registrazione Organizzazione Non Profit ( effettuata dal responsabile della Organizzazione stessa )
registrazione E-commerce
registrazione Consumatore Etico
registrazione Organizzazione Non Profit

Account
conto, abbonamento, accredito, abilita l'accesso, generalmente a pagamento, ai servizi offerti da un provider (accesso a Internet, casella di posta elettronica, etc.), per compiere qualsiasi operazione bisogna avere un identificativo (username o userid) e una password, che identificano l'utente al sistema di elaborazione in remoto.

Login
registrazione in ingresso, operazione di connessione ad un computer host, che può anche richiedere l'immissione di un username e una password.

Logoff
uscita, procedura di conclusione di una sessione di collegamento a un computer (BBS o altro).

Password
parola d'accesso, parola d'ordine, parola riservata che consente l'accesso sicuro ad un sistema di elaborazione. 
e-commerce - ecommerce - commercio elettronico:

email
posta elettronica, sistema che permette a un utente di scambiare messaggi con altri utenti (o gruppo di utenti) tramite una rete telematica. Il termine e-mail viene utilizzato a indicare un messaggio ricevuto o spedito, l'insieme dei messaggi e anche l'indirizzo della propria casella postale elettronica.

url
(Uniform Resource Locator) 
identificatore uniforme di risorse,
 l'indirizzo che definisce, in maniera univoca e incontestabile, la posizione di una risorsa in Rete. Si compone del prefisso che indica il tipo di connessione di cui avete bisogno (http, news, file etc). Il // preannuncia che l'informazione che segue è il nome della macchina su Internet cui state per avere accesso e a volte questa parte può essere seguita dal numero che specifica la porta da cui entrerete, se non si tratta di quella principale. Dopo un ulteriore / si descriverà il percorso di directory che seguirete per arrivare al file desiderato che sarà, se vi trovate sul Web, designato con un suffisso .html.

Organizzazione Non Profit
Ente Non Profit, ONP,

Il Non Profit viene considerato l'insieme dei soggetti della società civile che mette al primo posto il miglioramento della qualità della vita dell'individuo, nella realizzazione dei bisogni del singolo e di uno sviluppo della società civile sulla base dei principi della solidarietà e della sussidiarità. 
Fanno parte del Non Profit, fra gli altri, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le cooperative sociali.

Il Non Profit, attraverso impegno civile e solidale dei soggetti che lo compongono, si propone come obiettivi la promozione dello sviluppo umano, la tutela dei diritti umani e della pace, la lotta all'esclusione sociale e alle tradizionali forme di povertà. 

definizione approfondita di Organizzazione Non Profit:

Organizzazione che non ripartisce gli utili fra i propri soci ma investe tutto per il raggiungimento dei suoi scopi.

Non distribuisce gli utili fra i soci, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura; impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

ecco qui elencati alcuni tipi di Organizzazioni Non Profit:
-altro ente privato
-altro tipo di associazione
-arte e cultura
-associazione bancaria
-associazione sportiva
-comitato
-cooperativa sociale
-ente di promozione sociale
-ente ecclesiastico cattolico
-ente lirico
-ente religioso di altra confessione
-fondazione
-I.P.A.B. privata
-ONG
-organizzazione di volontariato
-ospedale
-pro-loco

Causa Sociale:

Caused Related Marketing: