((Le società di mutuo soccorso
conseguono la personalità giuridica nei modi stabiliti dalla presente
Legge. Esse non hanno finalità di lucro, ma perseguono finalità di
interesse generale, sulla base del principio costituzionale di
sussidiarietà, attraverso l'esclusivo svolgimento in favore dei soci e
dei loro familiari conviventi di una o più delle seguenti attività:
a) erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di
infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di
inabilità temporanea o permanente;
b) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci
per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;
c) erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;
d) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai
soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a
seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e
familiari e in assenza di provvidenze pubbliche.
Le attività previste dalle lettere a) e b) possono essere svolte anche
attraverso l'istituzione o la gestione dei fondi sanitari integrativi di
cui al
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.))