Con la riforma del terzo settore, racchiusa nel codice del Terzo Settore (d.lgs n. 117/2017) e nella nuova disciplina dell'impresa sociale (d.lgs n. 112/2017), gli enti non profit sono chiamati a valutare l’iscrizione all’istituendo Registro Unico del Terzo Settore. Oltre alle agevolazioni fiscali, tale riforma ha introdotto specifiche disposizioni sul lavoro.
Tuttavia è da sottolineare che la mancata iscrizione di un ente non commerciale al Registro non consentirà di acquisire la qualifica di ETS, precludendo la possibilità di fruire dei vantaggi fiscali derivanti previsti dal nuovo codice del terzo settore. Tale esclusione comporta l’assoggettamento alla normativa Tuir (Testo Unico delle Imposte sui Redditi - DPR 22 dicembre 1986, n. 917) in materia di enti non commerciali, ad oggi ancora in vigore.
L’iscrizione al Runts è una facoltà che dovrà essere valutata caso per caso, in questo articolo riassumiamo brevemente quelli che sono i vantaggi e gli svantaggi, per gli enti del terzo settore, derivanti dall'eventuale iscrizione o meno al Registro Unico del Terzo Settore.
1) Iscrizione al Registro Unico del terzo settore - Svantaggi
L’iscrizione nel Registro Unico comporterà sicuramente un aumento dei costi in capo all’ente del terzo settore. Si pensi ad esempio ai costi da sostenere per adeguare entro il 30 giugno 2020 l’atto costitutivo o lo statuto alle norme del codice del Terzo Settore o a quelle dell’impresa sociale ed inoltre i pagamenti e gli adempimenti legati alla redazione e al deposito del bilancio presso il Registro Unico Del Terzo Settore.
Costi legati all’adeguamento dello statuto
L’iscrizione al registro prevede che l’atto costitutivo e lo statuto contengano determinate disposizioni previste dal Codice del Terzo Settore. Occorrerà quindi verificare che lo statuto preveda quanto richiesto dal Codice ed eventualmente adeguarlo entro il 30 giugno 2020. Se l’associazione è stata costituita con atto costitutivo e statuto redatti con la forma di scrittura privata registrata, anche le successive modifiche dovranno recare tale forma, quindi dovranno essere registrate all’Agenzia delle Entrate.
Costi legati alla redazione e al deposito del bilancio
L’ente del Terzo Settore che si iscriverà nel Registro Unico dovrà redigere un bilancio vero e proprio su modello che verrà pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Tale bilancio dovrà poi essere depositato presso il Registro Unico. E’ possibile quindi che l’apparato contabile dell’ente non profit di piccole dimensioni attualmente permetta di redigere il semplice rendiconto annuale. Ma è da sottolineare che la documentazione contabile non sia sufficiente per redigere il bilancio richiesto dal Registro Unico degli Enti del Terzo Settore.
2) Iscrizione al Registro Unico del terzo settore - Vantaggi
L’iscrizione al Registro Unico Del Terzo Settore comporta una serie di vantaggi di carattere generale che andiamo ad illustrare.
Riconoscimento giuridico più veloce
Se l’ente del Terzo Settore ha interesse ad ottenere il riconoscimento giuridico, l’iscrizione nel Registro Unico, malgrado i costi da sostenere, può essere più efficace rispetto all’iter previsto dal DPR 361/2000.
Convenienza fiscale
L’ente del Terzo Settore che deciderà di iscriversi al Registro Del Terzo Settore avrà una serie di agevolazioni di carattere fiscale, rispetto a chi non deciderà di iscriversi. Il D.Lgs 117/2017 disciplina le regole fiscali e civilistiche degli ETS, che tuttavia non possono prescindere dalle attività da loro svolte in via prevalente, a seconda delle quali l’Ente assumerà carattere commerciale o non commerciale.
È importante operare tale
distinzione in quanto è previsto l’assoggettamento a differenti regimi
premiali a seconda della diversa tipologia di Ente.
Accanto ad agevolazioni previste indistintamente a favore di tutti
gli Ets vi sono misure applicabili ai soli enti
configurabili come “non commerciali”.
I criteri per definire la natura degli ETS, sia essa commerciale o non
commerciale, sono stati più volte modificati.
Sebbene il Legislatore con l’articolo 79 del D.Lgs. 117/2017 avesse inizialmente stabilito che le attività di interesse generale si considerano di natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, tale disposizione è stata successivamente rivisitata. Con la legge di conversione del D.L. 119/2018 è stato introdotto un nuovo criterio per la definizione della tipologia di attività, disponendo che le attività si considerano non commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il 5 per cento i relativi costi per ciascun periodo d’imposta e per non oltre due periodi d’imposta consecutivi.
La mancanza di tale requisito comporta la perdita della qualifica di ente non commerciale ma non l’automatica fuoriuscita dal Registro del Terzo Settore. Tuttavia l’Ente, divenuto a carattere commerciale, sarà precluso dall’applicazione di vantaggi fiscali e contabili quali, ad esempio, la facoltà concessa ai soli ETS non commerciali di aderire a un regime forfetario di tassazione: si applica un coefficiente di redditività in base ai ricavi conseguiti, diversificati a seconda che l’attività consista in prestazione di servizi o cessione di beni.
Una ulteriore agevolazione è prevista all’articolo 79, del Codice Del Terzo Settore che esclude dal reddito imponibile degli ETS non commerciali i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente e i contributi erogati da amministrazioni pubbliche. Un Ente definito come ‘commerciale’ sembrerebbe così escluso dall’esenzione dell’assoggettamento a reddito di tali proventi, ma i dubbi interpretativi non mancano. Non è stato infatti chiarito se per tali entrate è sempre valida la non imponibilità come previsto dall’art. 79 comma 4, oppure se la non commercialità di cui al comma 5-bis costituisce elemento indispensabile per l’agevolazione.
Trasparenza
Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore diventerà lo strumento di conoscenza degli Enti non Profit. In esso saranno riportate le informazioni di base degli ETS che vi sono iscritti, consentendo a chiunque di conoscere se un Ente è in possesso di determinate caratteristiche, permettendo ad esempio di individuare gli Enti che consentono di ottenere i risparmi fiscali a seguito di una donazione in loro favore.
3) Trattamento fiscale - esempio pratico di un'associazione di tipo culturale
Vediamo il trattamento fiscale previsto per l'attività commerciale svolta da un'associazione culturale nell'ipotesi di iscrizione al RUNTS e nell'ipotesi di non iscrizione.
Associazione culturale che svolge anche attività commerciale (con la partita IVA, per intenderci) e che sviluppa un fatturato annuo pari a 100.000 €.
Ipotesi di iscrizione al RUNTS
Un ente del Terzo Settore per potersi qualificare come ente non commerciale deve svolgere in via prevalente una o più attività di interesse generale previste dalla riforma. Può svolgere attività commerciale a latere, ma questa attività deve risultare non prevalente. Se l’ente si qualifica come non commerciale (sono escluse quindi le imprese sociali), la sua attività commerciale sarà tassata come segue:
- fino a 130.000 € di ricavi: coefficiente di redditività pari al 7%;
- da 130.001 a 300.000 € di ricavi: coefficiente di redditività pari al 10%;
- oltre i 300.001 € di ricavi: coefficiente di redditività pari al 17%.
Quindi nel caso in esame, se la'associazione
culturale è iscritta nel registro unico del terzo settore, pagherà imposte
su 7.000 €, e cioè IRES pari a 1.680 €.
Avrà ovviamente tutti gli obblighi previsti per gli Enti del Terzo Settore,
dovrà depositare annualmente il bilancio, ma avrà un trattamento fiscale di
indubbio vantaggio.
Inoltre, questo regime agevolato non prevede limiti dimensionali: un’associazione ETS potrebbe anche avere un fatturato di milioni di euro pur continuando a beneficiare del coefficiente di redditività del 17%.
Ipotesi di NON iscrizione al RUNTS
L'associazione non iscritta sarà soggetta all'applicazione del regime forfettario ex art. 145 TUIR (unico regime agevolato disponibile, visto che la L. 398/1991 sarà abrogata per le associazioni diverse dalle associazioni sportive dilettantistiche) e quindi calcolerà le imposte così:
- fino a 15.494 €: coefficiente di redditività pari al 15%;
- fino a 400.000 €: coefficiente di redditività pari al 25%.
Su un fatturato di 100.000€, quindi, questa associazione non ente del Terzo Settore pagherà imposte per 5.628 € e non potrà superare il limite dei 400.000 € di fatturato se vuole beneficiare del regime forfettario ex art. 145 Tuir.